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Al personale di cui al precedente articolo 47 competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi o le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per lavoro straordinario in relazione alle prestazioni effettivamente rese. I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.
Testo in vigore dal 30 marzo 1968 al 6 aprile 1995
