Le istanze o i ricorsi rivolti, nel termine previsto dalla legge, a organi diversi da quello competente ma appartenenti alla medesima amministrazione centrale non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilita' per scadenza di termine. Tali istanze e ricorsi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.
Testo vigente dal 30 marzo 1968
