Le istanze o i ricorsi rivolti, nel termine previsto dalla legge, a organi diversi da quello competente ma appartenenti alla medesima amministrazione centrale non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilita' per scadenza di termine. Tali istanze e ricorsi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.

Testo vigente dal 30 marzo 1968

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 86/1975

    Questione infondata
    16 aprile 1975

    dichiara: a) la inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 del d.l.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, recante "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale", degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante "Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento d…

    Art. 2 cost. · Art. 6 cost. · Art. 39 cost. · Art. 45 Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art5 · fonte su Normattiva