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Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto, salvo quanto previsto dalla presente legge per i reati in materia tributaria, nella misura non superiore a 2 anni per le pene detentive e non superiore a lire 2 milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive. L'indulto non puo' essere superiore ad 1 anno per le pene detentive ed a 1 milione per le pene pecuniarie:
- a)nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti;
- b)nei confronti di coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o piu' condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, ne' delle condanne coperte da precedente amnistia impropria, ne' dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale, ne' delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta la attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale;
- c)nei confronti delle condanne per i reati previsti dagli articoli 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 575, 576, 577, 628, 629, 630 del Codice penale, nonche' dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041; nei confronti, altresi', delle condanne per il reato previsto dall'articolo 589 del Codice penale quando e' connesso con i reati previsti dagli articoli 593 dello stesso Codice penale e 133 del Codice stradale.
Testo in vigore dal 4 giugno 1966 al 16 dicembre 2010
