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Nel primo periodo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto saranno ammesse in detrazione dall'imposta stessa:
- a)per i soggetti che esercitano le attivita' indicate dall'articolo 2195, numero 1) del codice civile, l'imposta generale sull'entrata e l'imposta di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762, e relative addizionali, afferenti gli acquisti e le importazioni di materie prime, di semilavorati e di componenti, relativi all'attivita' esercitata, che in base alle fatture e alle bollette doganali risultino effettuati ((a partire dal 1 settembre 1971, nei limiti del venticinque per cento del relativo ammontare));
- b)per i soggetti che esercitano le attivita' indicate dall'articolo 2195, numero 2) del codice civile, le imposte di cui alla lettera a) afferenti gli acquisti e le importazioni di merci formanti oggetto dell'attivita' esercitata, che in base alle fatture e alle bollette doganali risultino effettuate ((a partire dal 1 settembre 1971, nei limiti del dieci o del cinque per cento del relativo ammontare secondo che si tratti di commercio al dettaglio o all'ingrosso));
- c)per i soggetti che esercitano le attivita' indicate dall'articolo 2195 del codice civile, le imposte di cui alla lettera a) afferenti gli acquisti e le importazioni di beni di nuova produzione strumentali per l'esercizio della loro attivita', ovvero gli acquisti di beni e servizi impiegati nella costruzione di tali beni, che in base alle fatture o alle bollette doganali risultino effettuati ((a partire dal 1 luglio 1971, nei limiti in cui i beni strumentali acquistati, importati o prodotti risultino tuttora posseduti alla data del 30 giugno 1972)); ((Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) la detrazione, in luogo di quella ivi, prevista, sara' ammessa, per l'intero ammontare delle imposte assolte, nei limiti delle quantita' di beni di ciascun gruppo merceologico che, da apposito inventario redatto dal contribuente alla data di cessazione dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata, risultino esistenti nell'originaria qualificazione, ovvero trasformati o incorporati in semilavorati o prodotti finiti; l'inventario dovra' essere sottoposto alla vidimazione nei tre mesi successivi a tale data)). I contribuenti dovranno presentare all'ufficio competente, nel termine massimo di un anno dalla data di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, una dichiarazione contenente l'indicazione dell'ammontare complessivo delle imposte di cui chiedono la detrazione, degli estremi della vidimazione dell'inventario ((nell'ipotesi di cui al secondo comma)) e dei numeri da essi dati alle fatture e alle bollette doganali ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762. La detrazione avra' luogo nei dodici mesi successivi a quello in cui fu presentata la dichiarazione e avverra' nella misura di un dodicesimo per ciascun mese, con riporto al mese successivo della eventuale eccedenza e con rimborso al contribuente dell'eventuale eccedenza finale nei termini e secondo le modalita' che saranno stabiliti. Sara' ammessa altresi' la detrazione dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili, naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui all'articolo 1, capo II, lettera d) della presente legge, gia' assolta per i filati medesimi ed i relativi tessuti e manufatti che alla data di cessazione dell'imposta stessa siano ancora giacenti presso i fabbricanti o presso le aziende trasformatrici. Per la detrazione di detta imposta gli interessati dovranno presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro i dieci giorni successivi a quello di cessazione della imposta medesima, una dichiarazione contenente, distintamente per tipo l'indicazione della quantita' dei filati e dei tessuti e dei manufatti esistenti alla data della detta cessazione. La detrazione avra' luogo nei termini e con le modalita' di cui al precedente quarto comma.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1971 al 25 luglio 1972
