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Il Governo e' autorizzato a trasferire alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti locali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, funzioni dello Stato d'interesse esclusivamente locale, per le seguenti materie: assistenza, igiene e sanita'; amministrazione degli istituti di istruzione post-elementare e di istruzione artigiana e professionale; istituzioni culturali provinciali e comunali; antichita', belle arti e tutela del paesaggio; agricoltura, bonifica e colonizzazione, economia montana, usi civici, consorterie, promiscuita' per condomini agrari e forestali; industria, commercio, artigianato, turismo, disciplina dei prezzi dei generi alimentari; caccia e pesca; lavori pubblici; utilizzazione delle acque pubbliche e del demanio marittimo; trasporti su strada, filovie e funivie.

Testo in vigore dal 31 marzo 1953 al 1 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;150~art1 · fonte del testo