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Il Governo e' autorizzato a trasferire alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti locali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, funzioni dello Stato d'interesse esclusivamente locale, per le seguenti materie: assistenza, igiene e sanita'; amministrazione degli istituti di istruzione post-elementare e di istruzione artigiana e professionale; istituzioni culturali provinciali e comunali; antichita', belle arti e tutela del paesaggio; agricoltura, bonifica e colonizzazione, economia montana, usi civici, consorterie, promiscuita' per condomini agrari e forestali; industria, commercio, artigianato, turismo, disciplina dei prezzi dei generi alimentari; caccia e pesca; lavori pubblici; utilizzazione delle acque pubbliche e del demanio marittimo; trasporti su strada, filovie e funivie. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 giugno 1954, n. 343
1La L. 18 giugno 1954, n. 343 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 11 marzo 1953, n. 150, e' prorogato al 30 giugno 1955".
Testo in vigore dal 1 luglio 1954 al 22 dicembre 2008
