((Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, terzo, sesto, settimo e ottavo comma, 4, 5, 6, 8, primo, secondo, terzo e quinto comma, e 9, primo comma, e' punito con l'ammenda da lire trentamila a lire trecentomila. Nei casi piu' gravi si applica anche l'arresto fino a tre mesi)).

Testo vigente dal 7 giugno 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 giugno 1983

Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1957 al 7 giugno 1983. 6 parole tolte, 8 parole aggiunte.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, terzoaggiunto: , sesto, settimo e ottavo comma, 4, 5, 6, 8, primo, secondo, terzo e quinto commaaggiunto: , e 9, primo comma, e' punito con l'ammenda da lire tolto: 30.000 a lire 300.000 aggiunto: trentamila a lire trecentomila. Nei casi piu' gravi si applica anche l'arresto fino a tre mesi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1526~art12 · fonte del testo