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Il burro destinato al consumo diretto deve essere posto in vendita o ceduto a qualsiasi titolo esclusivamente preparato in confezioni originali ed intere, di peso netto non superiore ad un chilogrammo e contenuto in involucri non manomissibili, ermeticamente chiusi o in involucri chiusi con sigilli portanti la sigla della ditta confezionatrice e congegnati in modo che, in seguito all'apertura, siano resi inservibili. Sull'involucro che racchiude il burro deve risultare, con caratteri indelebili e ben visibili ed in lingua italiana, la denominazione del prodotto, il peso netto, il cognome e nome o la ragione o denominazione sociale del confezionatore ed il luogo dello stabilimento di confezione. Nei locali destinati alla vendita al minuto per il consumo diretto non e' consentita la detenzione di burro che non sia confezionato secondo le norme del presente articolo.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1957 al 3 marzo 1992
