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[1]I servizi automobilistici di gran turismo hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, panoramiche, storiche o altre particolari attrattive dei luoghi da essi collegati.
[2]Salvo quanto e' stabilito negli articoli 5 e 6 per i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, ha titolo di preferenza, per la concessione di un servizio di gran turismo, chi lo abbia regolarmente esercitato negli anni precedenti e in mancanza esercitando servizi pubblici automobilistici in zona finitima lo inquadri con questi per un migliore raggiungimento delle finalita' indicate nel primo
Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 24 gennaio 2006
