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[1]I canoni annui da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali sono commisurati a L. 150 per chilometro di linea utilizzata per il trasporto stesso o fino a L. 50 per ufficio postale intermedio servito.
[2]Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 e sul quale sono effettuate piu' di due corse giornaliere di andata e di ritorno, il canone annuo chilometrico puo' essere elevato a L. 300.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 25 maggio 1945
