Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]I canoni annui da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali sono commisurati a L. 150 per chilometro di linea utilizzata per il trasporto stesso o fino a L. 50 per ufficio postale intermedio servito.

[2]Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 e sul quale sono effettuate piu' di due corse giornaliere di andata e di ritorno, il canone annuo chilometrico puo' essere elevato a L. 300. 3 8

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 228

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fermo l'obbligo delle imprese esercenti servizi pubblici automobilistici in base a concessione definitiva o provvisoria di eseguire il trasporto degli effetti postali a sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, i canoni stabiliti dall'art. 16 di tale legge sono modificati come segue: I canoni annui da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali sono commisurati a L. 450 per chilometro di linea utilizzata per il trasporto stesso e a L. 50 per ogni ufficio postale intermedio servito. Qualora per i trasporti postali il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 e sul quale sono effettuate piu' di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico e' elevato a L. 900".

D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285

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- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369". - Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.

Testo in vigore dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1945 al 24 gennaio 2006.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285

    - Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369". - Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art16 · fonte del testo