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[1]I canoni annui da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali sono commisurati a L. 150 per chilometro di linea utilizzata per il trasporto stesso o fino a L. 50 per ufficio postale intermedio servito.
[2]Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 e sul quale sono effettuate piu' di due corse giornaliere di andata e di ritorno, il canone annuo chilometrico puo' essere elevato a L. 300. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 228
3Il D.Lgs. Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fermo l'obbligo delle imprese esercenti servizi pubblici automobilistici in base a concessione definitiva o provvisoria di eseguire il trasporto degli effetti postali a sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, i canoni stabiliti dall'art. 16 di tale legge sono modificati come segue: I canoni annui da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali sono commisurati a L. 450 per chilometro di linea utilizzata per il trasporto stesso e a L. 50 per ogni ufficio postale intermedio servito. Qualora per i trasporti postali il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 e sul quale sono effettuate piu' di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico e' elevato a L. 900".
Testo in vigore dal 25 maggio 1945 al 24 gennaio 2006
