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In caso di pubbliche calamita' o di interruzione di servizi pubblici di trasporto per cause di forza maggiore, ((il Ministero dei trasporti o l'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti i concessione o il sindaco del Comune, per quanto di rispettiva competenza)), prescindendo da ogni formalita' procedurale, puo' imporre agli esercenti di servizi pubblici automobilistici l'obbligo di assicurare le necessarie comunicazioni alle condizioni che riterra' piu' opportune, stabilendo, ove occorra, la misura del corrispettivo da far carico agli enti interessati, sentita, ove occorra, l'autorita' competente.
Testo in vigore dal 14 settembre 1955 al 24 gennaio 2006
