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In caso di pubbliche calamita' o di interruzione di servizi pubblici di trasporto per cause di forza maggiore, ((il Ministero dei trasporti o l'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti i concessione o il sindaco del Comune, per quanto di rispettiva competenza)), prescindendo da ogni formalita' procedurale, puo' imporre agli esercenti di servizi pubblici automobilistici l'obbligo di assicurare le necessarie comunicazioni alle condizioni che riterra' piu' opportune, stabilendo, ove occorra, la misura del corrispettivo da far carico agli enti interessati, sentita, ove occorra, l'autorita' competente.

Testo in vigore dal 14 settembre 1955 al 24 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 1955

Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 1939 al 14 settembre 1955. 4 parole tolte, 27 parole aggiunte.

In caso di pubbliche calamita' o di interruzione di servizi pubblici di trasporto per cause di forza maggiore, il tolto: Ministro per le comunicazioni aggiunto: Ministero dei trasporti o l'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti i concessione o il sindaco del Comune, per quanto di rispettiva competenza, prescindendo da ogni formalita' procedurale, puo' imporre agli esercenti di servizi pubblici automobilistici …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art23 · fonte del testo