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In caso di pubbliche calamita' o di interruzione di servizi pubblici di trasporto per cause di forza maggiore, il Ministro per le comunicazioni, prescindendo da ogni formalita' procedurale, puo' imporre agli esercenti di servizi pubblici automobilistici l'obbligo di assicurare le necessarie comunicazioni alle condizioni che riterra' piu' opportune, stabilendo, ove occorra, la misura del corrispettivo da far carico agli enti interessati, sentita, ove occorra, l'autorita' competente.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 14 settembre 1955
