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[1]Per le concessioni provvisorie o definitive di autolinee di nuova istituzione, fuori dell'abitato dei Comuni, hanno diritto di preferenza, nell'ordine seguente, a parita' di condizioni ritenute ammissibili dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili):
[2]1° i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano una importante e diretta integrazione detti servizi;
[3]2° i concessionari di autoservizi finitimi.
[4]La finitimita' va riferita non alla sola materiale connessione delle linee, ma alla loro interdipendenza il rapporto al complesso economico ed alla finalita' dei servizi.
[5]Quando le concessioni provvisorie o definitive riguardino autolinee in servizio urbano nell'interno dell'abitato del Comune, gestite o da gestirsi a norma del testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, il Comune ha diritto di preferenza, salvo che le autolinee da istituire risultino concorrenti a servizi di trasporto in concessione gia' esistenti nell'interno dell'abitato, ai quali in tal caso spetta la preferenza. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285
8- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369". - Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.
Testo in vigore dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008
