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[1]Per le concessioni provvisorie o definitive di autolinee di nuova istituzione, fuori dell'abitato dei Comuni, hanno diritto di preferenza, nell'ordine seguente, a parita' di condizioni ritenute ammissibili dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili):

[2]1° i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano una importante e diretta integrazione detti servizi;

[3]2° i concessionari di autoservizi finitimi.

[4]La finitimita' va riferita non alla sola materiale connessione delle linee, ma alla loro interdipendenza il rapporto al complesso economico ed alla finalita' dei servizi.

[5]Quando le concessioni provvisorie o definitive riguardino autolinee in servizio urbano nell'interno dell'abitato del Comune, gestite o da gestirsi a norma del testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, il Comune ha diritto di preferenza, salvo che le autolinee da istituire risultino concorrenti a servizi di trasporto in concessione gia' esistenti nell'interno dell'abitato, ai quali in tal caso spetta la preferenza.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 24 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art5 · fonte del testo