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[1]Art Nei casi in cui venga esercitato il diritto di preferenza di cui all'art. 6, gli impianti ed il materiale di pertinenza del precedente concessionario, che siano stati a suo tempo riconosciuti necessari per l'autoservizio dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili), passano al nuovo concessionario al prezzo d'uso stabilito d'accordo fra le parti, o, mancando l'accordo, a mezzo di un collegio di tre arbitri, i quali giudicano come amichevoli compositori.
[2]Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti entro il termine di trenta giorni dalla notifica della richiesta di costituzione del Collegio arbitrale. In caso di inadempienza la nomina dell'arbitro mancante e' demandata al Presidente del Consiglio di Stato e le relative spese sono a carico della parte inadempiente. Il terzo arbitro, cui spetta la presidenza del Collegio, e' nominato dal presidente del Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 14 settembre 1955
