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[1]Art Nei casi in cui venga esercitato il diritto di preferenza di cui all'art. 6, gli impianti ed il materiale di pertinenza del precedente concessionario, che siano stati a suo tempo riconosciuti necessari per l'autoservizio ((dal Ministero dei trasporti o dall'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza)), passano al nuovo concessionario al prezzo d'uso stabilito d'accordo fra le parti, o, mancando l'accordo, a mezzo di un collegio di tre arbitri, i quali giudicano come amichevoli compositori.
[2]((Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti entro il termine di 30 giorni dalla notifica della richiesta di costituzione del Collegio arbitrale.
[3]In caso di inadempienza, la nomina dell'arbitro mancante e demandata: per le concessioni accordate con provvedimento del sindaco del Comune, al presidente del tribunale competente per territorio; per le concessioni accordate con provvedimento dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al presidente della Corte di appello competente per territorio per le concessioni accordate con provvedimento del Ministero dei trasporti, al presidente del Consiglio di Stato.
[4]Le relative spese sono a carico della parte inadempiente.
[5]Il terzo arbitro, cui spetta la presidenza del Collegio, e' nominato: dal presidente del tribunale competente per territorio quando trattasi di concessione accordata con provvedimento del sindaco, dal presidente della Corte di appello competente per territorio quando trattasi di concessione accordata con provvedimento dell'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; dal presidente del Consiglio di Stato quando trattasi di concessione accordata con provvedimento del Ministero dei trasporti)).
Testo in vigore dal 14 settembre 1955 al 24 gennaio 2006
