Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Art Nei casi in cui venga esercitato il diritto di preferenza di cui all'art. 6, gli impianti ed il materiale di pertinenza del precedente concessionario, che siano stati a suo tempo riconosciuti necessari per l'autoservizio dal Ministero dei trasporti o dall'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza, passano al nuovo concessionario al prezzo d'uso stabilito d'accordo fra le parti, o, mancando l'accordo, a mezzo di un collegio di tre arbitri, i quali giudicano come amichevoli compositori.

[2]Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti entro il termine di 30 giorni dalla notifica della richiesta di costituzione del Collegio arbitrale.

[3]In caso di inadempienza, la nomina dell'arbitro mancante e demandata: per le concessioni accordate con provvedimento del sindaco del Comune, al presidente del tribunale competente per territorio; per le concessioni accordate con provvedimento dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al presidente della Corte di appello competente per territorio per le concessioni accordate con provvedimento del Ministero dei trasporti, al presidente del Consiglio di Stato.

[4]Le relative spese sono a carico della parte inadempiente.

[5]Il terzo arbitro, cui spetta la presidenza del Collegio, e' nominato: dal presidente del tribunale competente per territorio quando trattasi di concessione accordata con provvedimento del sindaco, dal presidente della Corte di appello competente per territorio quando trattasi di concessione accordata con provvedimento dell'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; dal presidente del Consiglio di Stato quando trattasi di concessione accordata con provvedimento del Ministero dei trasporti. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285

8

- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369". - Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.

Testo in vigore dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 1955 al 24 gennaio 2006.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285

    - Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369". - Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art7 · fonte del testo