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La concessione definitiva puo' avere decorrenza dal giorno in cui venne effettivamente iniziato il servizio o da quello immediatamente successive alla scadenza della precedente concessione definitiva quando, a giudizio esclusivo del Ministro per le comunicazioni, le imprese titolari ne abbiano iniziato l'esercizio o continuata la gestione con modalita' sostanzialmente rispondenti alle condizioni determinate nei disciplinari delle rispettive concessioni.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 14 settembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art9 · fonte del testo