Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 dicembre 1939 al 14 settembre 1955. Leggi il testo vigente →
La concessione definitiva puo' avere decorrenza dal giorno in cui venne effettivamente iniziato il servizio o da quello immediatamente successive alla scadenza della precedente concessione definitiva quando, a giudizio esclusivo del Ministro per le comunicazioni, le imprese titolari ne abbiano iniziato l'esercizio o continuata la gestione con modalita' sostanzialmente rispondenti alle condizioni determinate nei disciplinari delle rispettive concessioni.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 14 settembre 1955
