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La concessione definitiva puo' avere decorrenza dal giorno in cui venne effettivamente iniziato il servizio o da quello immediatamente successive alla scadenza della precedente concessione definitiva quando, a giudizio esclusivo ((del Ministro per i trasporti, o del direttore dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o del sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza)), le imprese titolari ne abbiano iniziato l'esercizio o continuata la gestione con modalita' sostanzialmente rispondenti alle condizioni determinate nei disciplinari delle rispettive concessioni.
Testo in vigore dal 14 settembre 1955 al 24 gennaio 2006
