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La concessione definitiva puo' avere decorrenza dal giorno in cui venne effettivamente iniziato il servizio o da quello immediatamente successive alla scadenza della precedente concessione definitiva quando, a giudizio esclusivo del Ministro per i trasporti, o del direttore dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o del sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza, le imprese titolari ne abbiano iniziato l'esercizio o continuata la gestione con modalita' sostanzialmente rispondenti alle condizioni determinate nei disciplinari delle rispettive concessioni. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285
8- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369". - Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.
Testo in vigore dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008
