Art. 10 — (Consultazione e raccordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome) 1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di recupero socio sanitario delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità previste all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando all'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui alla presente legge, è obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali
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Al fine di coordinare su tutto il territorio della Repubblica le attivita' di prevenzione e di cura delle tossicodipendenze e la lotta contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope e' costituito il consiglio dei rappresentanti dei comitati regionali per la prevenzione delle tossicodipendenze. Il consiglio e' composto dai presidenti e dai vice presidenti dei comitati regionali ed e' presieduto dal Ministro per la sanita' che lo convoca una volta l'anno ed in tutti gli altri casi in cui ne ravvisi la necessita'. Le deliberazioni del consiglio hanno valore consultivo per il Ministro per la sanita' e per le regioni, nelle materie di rispettiva competenza.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983
