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La persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, che necessita di cure mediche e di assistenza, ma che rifiuta di assoggettarsi al trattamento necessario, deve essere segnalata dall'autorita' di polizia o dal centro medico e di assistenza sociale competente all'autorita' giudiziaria. La stessa segnalazione puo' essere fatta dal genitore, dal coniuge, dai figli o, in mancanza di essi, dai prossimi congiunti della persona da assistere. L'autorita' giudiziaria, premessi gli opportuni accertamenti e sentito in ogni caso l'interessato e il competente centro medico e di assistenza sociale, qualora ravvisi la necessita' del trattamento medico ed assistenziale, dispone con suo decreto il ricovero ospedaliero, con esclusione degli ospedali psichiatrici, se assolutamente necessario, o le opportune cure ambulatoriali o domiciliari. In ogni caso l'autorita' giudiziaria affida la persona da assistere al centro di cui all'articolo 90, il quale compie gli interventi occorrenti e ne riferisce almeno ogni tre mesi all'autorita' giudiziaria medesima. L'affidamento e' disposto per la durata presumibile della cura e dell'assistenza volta al reinserimento sociale. Disposto il trattamento medico ambulatoriale, se l'interessato interrompe le cure e rifiuta di riprenderle, l'autorita' giudiziaria puo' disporre il ricovero in idoneo istituto ospedaliero, con esclusione degli ospedali psichiatrici. I provvedimenti indicati negli articoli precedenti possono in ogni tempo essere modificati. Essi debbono essere revocati non appena si possa presumere che il soggetto interessato non abbisogni piu' di cure e di assistenza. 2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 234/1987

    Questione inammissibile
    17 giugno 1987

    Va dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in punto di rilevanza, la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 97, 99, 100, 101 e 102 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, censurati - in riferimento agli artt. 3, 32, 101 e 102 Cost. - per l'attribuzione all'autorita` giudiziaria, e non all'autorita` sanitaria-amministrativa (sindaco), dei poteri di accertamento e trattamento sanitario obbligatorio, nei confronti del tossicodipendente. Inoltre, l'ordinanza di rimessione e` stata emessa quando il pretore era ormai privo dei poteri decisori i quali, nella specie, erano limitati a quelli di cui all'art. 99 della L. n. 685 del 1975.

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 101 cost. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 160/1982

    Questione infondata
    29 luglio 1982

    L'art. 101, settimo comma, della l. n. 685 del 1975, nel consentire all'interessato di farsi assistere da un difensore oltre che da consulenti tecnici nel procedimento per l'adozione del ricovero coattivo ospedaliero, rende gli artt. 100 e 101 della stessa legge non contrastanti con gli artt. 13 e 24, secondo comma, della Costituzione, perche` il diritto di difesa risulta sufficientemente garantito da norme che assicurano la "possibilita`" dell'assistenza tecnica, non richiedendosi che l'assistenza tecnica sia imposta come obbligatoria, atteso che la misura da adottare non ha carattere penale e non si fonda sulla pericolosita` sociale del soggetto. - cfr. S.nn. 78/78, 223/76, 168/72, 69/75, 184/74 e 202/75.

    Art. 24 cost. · Art. 13 cost. · Art. 100 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 101 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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