Art. 100 — Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
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La persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, che necessita di cure mediche e di assistenza, ma che rifiuta di assoggettarsi al trattamento necessario, deve essere segnalata dall'autorita' di polizia o dal centro medico e di assistenza sociale competente all'autorita' giudiziaria. La stessa segnalazione puo' essere fatta dal genitore, dal coniuge, dai figli o, in mancanza di essi, dai prossimi congiunti della persona da assistere. L'autorita' giudiziaria, premessi gli opportuni accertamenti e sentito in ogni caso l'interessato e il competente centro medico e di assistenza sociale, qualora ravvisi la necessita' del trattamento medico ed assistenziale, dispone con suo decreto il ricovero ospedaliero, con esclusione degli ospedali psichiatrici, se assolutamente necessario, o le opportune cure ambulatoriali o domiciliari. In ogni caso l'autorita' giudiziaria affida la persona da assistere al centro di cui all'articolo 90, il quale compie gli interventi occorrenti e ne riferisce almeno ogni tre mesi all'autorita' giudiziaria medesima. L'affidamento e' disposto per la durata presumibile della cura e dell'assistenza volta al reinserimento sociale. Disposto il trattamento medico ambulatoriale, se l'interessato interrompe le cure e rifiuta di riprenderle, l'autorita' giudiziaria puo' disporre il ricovero in idoneo istituto ospedaliero, con esclusione degli ospedali psichiatrici. I provvedimenti indicati negli articoli precedenti possono in ogni tempo essere modificati. Essi debbono essere revocati non appena si possa presumere che il soggetto interessato non abbisogni piu' di cure e di assistenza. 2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2aLa Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Testo in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990
