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Nel caso in cui i provvedimenti indicati nell'articolo precedente debbono essere adottati nei confronti di una persona minore, la competenza spetta al tribunale per i minorenni del luogo nel quale risiede il minore. Negli altri casi i provvedimenti sono adottati da una sezione civile specializzata del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della corte d'appello in cui risiede la persona da assistere. La sezione specializzata e' composta da' un consigliere di corte di appello che la presiede, da un giudice di tribunale e da due esperti designati, su proposta del presidente della corte d'appello, udito il parere del comitato regionale di cui all'articolo 90, dal Consiglio superiore della magistratura. I provvedimenti sono adottati con decreto motivato, nelle forme stabilite per i provvedimenti in camera di consiglio disciplinati dal codice di procedura civile il decreto e' immediatamente esecutivo, ma l'esecuzione puo' essere sospesa dal giudice competente per il reclamato, il quale adotta in tal caso i provvedimenti temporanei che si rendano necessari. I decreti sono soggetti a reclamo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Sul reclamo decidono, secondo l'ordine delle rispettive competenze, la sezione di corte di appello per minorenni o una sezione civile specializzata della corte d'appello composta da un consigliere di Corte di cassazione, che la presiede, da un magistrato d'appello e da due esperti designati nelle forme e con le modalita' indicate nel secondo comma. Le decisioni della sezione civile specializzata del tribunale e della sezione civile specializzata della corte d'appello sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai componenti. In caso di parita' dei voti, prevale il voto espresso dal presidente. Contro i decreti pronunciati in grado di appello e' proponibile ricorso alla Corte di cassazione per violazione di legge. L'interessato puo' farsi assistere da un difensore e da consulenti tecnici. Nel procedimento deve intervenire obbligatoriamente il pubblico ministero. 2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 234/1987

    Questione inammissibile
    17 giugno 1987

    Va dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in punto di rilevanza, la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 97, 99, 100, 101 e 102 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, censurati - in riferimento agli artt. 3, 32, 101 e 102 Cost. - per l'attribuzione all'autorita` giudiziaria, e non all'autorita` sanitaria-amministrativa (sindaco), dei poteri di accertamento e trattamento sanitario obbligatorio, nei confronti del tossicodipendente. Inoltre, l'ordinanza di rimessione e` stata emessa quando il pretore era ormai privo dei poteri decisori i quali, nella specie, erano limitati a quelli di cui all'art. 99 della L. n. 685 del 1975.

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 101 cost. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 160/1982

    Questione infondata
    29 luglio 1982

    L'art. 101, settimo comma, della l. n. 685 del 1975, nel consentire all'interessato di farsi assistere da un difensore oltre che da consulenti tecnici nel procedimento per l'adozione del ricovero coattivo ospedaliero, rende gli artt. 100 e 101 della stessa legge non contrastanti con gli artt. 13 e 24, secondo comma, della Costituzione, perche` il diritto di difesa risulta sufficientemente garantito da norme che assicurano la "possibilita`" dell'assistenza tecnica, non richiedendosi che l'assistenza tecnica sia imposta come obbligatoria, atteso che la misura da adottare non ha carattere penale e non si fonda sulla pericolosita` sociale del soggetto. - cfr. S.nn. 78/78, 223/76, 168/72, 69/75, 184/74 e 202/75.

    Art. 24 cost. · Art. 13 cost. · Art. 100 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 101 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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