Art. 101 — Prestazioni socio-sanitarie per detenuti
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Nel caso in cui i provvedimenti indicati nell'articolo precedente debbono essere adottati nei confronti di una persona minore, la competenza spetta al tribunale per i minorenni del luogo nel quale risiede il minore. Negli altri casi i provvedimenti sono adottati da una sezione civile specializzata del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della corte d'appello in cui risiede la persona da assistere. La sezione specializzata e' composta da' un consigliere di corte di appello che la presiede, da un giudice di tribunale e da due esperti designati, su proposta del presidente della corte d'appello, udito il parere del comitato regionale di cui all'articolo 90, dal Consiglio superiore della magistratura. I provvedimenti sono adottati con decreto motivato, nelle forme stabilite per i provvedimenti in camera di consiglio disciplinati dal codice di procedura civile il decreto e' immediatamente esecutivo, ma l'esecuzione puo' essere sospesa dal giudice competente per il reclamato, il quale adotta in tal caso i provvedimenti temporanei che si rendano necessari. I decreti sono soggetti a reclamo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Sul reclamo decidono, secondo l'ordine delle rispettive competenze, la sezione di corte di appello per minorenni o una sezione civile specializzata della corte d'appello composta da un consigliere di Corte di cassazione, che la presiede, da un magistrato d'appello e da due esperti designati nelle forme e con le modalita' indicate nel secondo comma. Le decisioni della sezione civile specializzata del tribunale e della sezione civile specializzata della corte d'appello sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai componenti. In caso di parita' dei voti, prevale il voto espresso dal presidente. Contro i decreti pronunciati in grado di appello e' proponibile ricorso alla Corte di cassazione per violazione di legge. L'interessato puo' farsi assistere da un difensore e da consulenti tecnici. Nel procedimento deve intervenire obbligatoriamente il pubblico ministero. 2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2aLa Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Testo in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990
