Art. 102 — (Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero) 1. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli Paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il soccorso immediatato, l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unità sanitarie locali per successivi interventi
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Ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti previsti dagli articoli 99, 100 e 101, con il provvedimento stesso o, se necessario, anche con decreto successivo, il giudice determina le modalita' di esecuzione.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983
