Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983. Leggi il testo vigente →

Gli enti e le imprese che producono, fabbricano o commerciano all'ingrosso sostanze indicate nella tabella VI di cui all'articolo 12 debbono comunicare ogni anno al Ministero della sanita' i dati relativi alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio nonche' alla destinazione specifica delle sostanze. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al comma precedente e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura, dei laboratori di ricerca debbono comunicare tempestivamente al Ministero della sanita' gli effetti dannosi eventualmente cagionati dalle sostanze innanzi menzionate ed in particolare i fenomeni di assuefazione e di farmacodipendenza. Uguale obbligo spetta ai sanitari, anche non addetti a cliniche, ospedali o case di cura. Nelle segnalazioni al Ministero della sanita' deve essere omessa la menzione del nome della persona curata.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art69 · fonte su Normattiva