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Con la sentenza di condanna il giudice puo' disporre, per un periodo di tempo non superiore a tre anni, il divieto di espatrio, nonche', in deroga alle disposizioni vigenti in materia, il ritiro, per lo stesso periodo di tempo, della patente di guida. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati. La condanna comporta la confisca delle sostanze nonche' dei mezzi comunque usati per commettere il reato.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

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