Art. 90 — Prevenzione ed interventi da parte delle Regioni e delle Province autonome
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La cura e la riabilitazione dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope sono affidate ai normali presidii ospedalieri, ambulatoriali, medici e sociali localizzati nella regione, con esclusione degli ospedali psichiatrici. In esecuzione delle attribuzioni previste dall'articolo 2 le regioni organizzano, dirigono e coordinano sul loro territorio le attivita' curative di cui al precedente comma delegando tali servizi alle province e ai comuni. Ugualmente le regioni devono operare per il reinserimento sociale di coloro che, essendo dediti all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno bisogno di assistenza sociale a scopo di prevenzione o di riabilitazione. Fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, ai fini sopra indicati in ogni regione sono costituiti i seguenti organi:
- 1)un comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, avente compiti di coordinamento e di controllo regionale sugli organi e gli enti abilitati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti di cui al primo comma, nonche' di raccolta dei dati statistici;
- 2)uno o piu' centri medici e di assistenza sociale, costituiti secondo le necessita' locali, aventi come loro finalita':
- a)di fornire l'ausilio specialistico occorrente ai luoghi di cura, ai centri ospedalieri e sanitari locali ed ai singoli medici;
- b)di determinare le piu' idonee terapie di disintossicazione, operando i necessari interventi e controlli sull'attivita' dei presidii sanitari;
- c)di attuare ogni opportuna iniziativa idonea al recupero sociale degli assistiti, interessando in via prioritaria, quando e' possibile, la famiglia. L'istituzione del comitato regionale e dei centri innanzi indicati, puo' essere inquadrata dalle regioni in organi di prevenzione e di intervento curativo, riabilitativo e di assistenza sociale, aventi finalita' piu' ampie e ricomprendenti la prevenzione e la cura dell'alcoolismo, l'educazione sanitaria e sociale contro altre intossicazioni voluttuarie e gli strumenti per prevenire le forme di devianza che richiedono analoghi modi d'intervento. 2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2aLa Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Testo in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990
