Art. 91 — Compiti di assistenza degli enti locali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990. Leggi il testo vigente →
Il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e' presieduto dall'assessore regionale alla sanita' ed e' composto da medici psichiatri, psicologi, farmacologi, educatori ed assistenti sociali, aventi specifica competenza nella materia, nominati dal consiglio regionale. Il consiglio regionale stabilisce il numero dei componenti, le modalita' per la nomina e sostituzione degli stessi ed approva il regolamento relativo al funzionamento del comitato regionale. I componenti del comitato, nella loro prima riunione, eleggono un vice presidente. Il comitato regionale, nelle materie di sua competenza, deve essere sentito in relazione alle deliberazioni degli organi della regione e puo', anche d'ufficio, formulare pareri, proporre interventi e compiere le opportune indagini conoscitive ed ispezioni. Fanno parte del comitato un funzionario del Ministero della sanita', un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, un funzionario o un ufficiale delle forze di polizia addette alla repressione dei reati contemplati dalla presente legge, una ispettrice di polizia, i presidenti dei tribunali per i minorenni aventi giurisdizione nella regione e i presidenti delle sezioni specializzate indicate nell'articolo 101. Il comitato puo' richiedere informazioni concernenti le materie di sua competenza a qualsiasi organo della pubblica amministrazione operante nell'ambito regionale. Ai componenti del comitato non puo' essere attribuita alcuna indennita' o gettone di presenza. 2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2aLa Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Testo in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990
