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I direttori dei centri medici e di assistenza sociale possono autorizzare persone idonee all'assistenza e alla educazione a frequentare i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti. L'attivita' prevista nel comma precedente non puo' essere retribuita.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

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