Art. 97 — Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo
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Il centro medico e di assistenza sociale che riceve la segnalazione di cui al precedente articolo 96 qualora accerti che la persona segnalata non si e' sottoposta volontariamente al trattamento terapeutico e riabilitativo la invita a provvedervi, indicando le modalita' piu' opportune. In caso di rifiuto il centro deve segnalare il fatto al pretore ai soli fini degli articoli 99 e 100. Uguale segnalazione deve essere effettuata quando l'interessato interrompe volontariamente le cure mediche o il trattamento sociale di cui ha ancora bisogno qualora l'interruzione pregiudichi le cure in corso. L'interessato ha facolta' di farsi assistere da un medico di sua fiducia e di far presenziare lo stesso agli accertamenti necessari. Per ogni soggetto esaminato il centro deve redigere cartella clinica completa di dati anamnestici, integrata da un profilo socio-psicologico. 2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2aLa Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Testo in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990
