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Il centro medico e di assistenza sociale che riceve la segnalazione di cui al precedente articolo 96 qualora accerti che la persona segnalata non si e' sottoposta volontariamente al trattamento terapeutico e riabilitativo la invita a provvedervi, indicando le modalita' piu' opportune. In caso di rifiuto il centro deve segnalare il fatto al pretore ai soli fini degli articoli 99 e 100. Uguale segnalazione deve essere effettuata quando l'interessato interrompe volontariamente le cure mediche o il trattamento sociale di cui ha ancora bisogno qualora l'interruzione pregiudichi le cure in corso. L'interessato ha facolta' di farsi assistere da un medico di sua fiducia e di far presenziare lo stesso agli accertamenti necessari. Per ogni soggetto esaminato il centro deve redigere cartella clinica completa di dati anamnestici, integrata da un profilo socio-psicologico. 2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 234/1987

    Questione inammissibile
    17 giugno 1987

    Va dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in punto di rilevanza, la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 97, 99, 100, 101 e 102 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, censurati - in riferimento agli artt. 3, 32, 101 e 102 Cost. - per l'attribuzione all'autorita` giudiziaria, e non all'autorita` sanitaria-amministrativa (sindaco), dei poteri di accertamento e trattamento sanitario obbligatorio, nei confronti del tossicodipendente. Inoltre, l'ordinanza di rimessione e` stata emessa quando il pretore era ormai privo dei poteri decisori i quali, nella specie, erano limitati a quelli di cui all'art. 99 della L. n. 685 del 1975.

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 101 cost. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art97 · fonte su Normattiva