Art. 98 — (Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento) 1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della presente legge, viene trasmessa dalla unità sanitaria locale competente per territorio, su richiesta dell'autorità che ha disposto la sospensione, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV della presente legge
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Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei fatti previsti dall'articolo 80 ne fanno rapporto al pretore. Il pretore, assunte le necessarie informazioni, incarica un perito avente specifica competenza al fine di accertare se sussistano le condizioni di non punibilita' previste dai primi due commi del predetto articolo e perche' esprima il suo parere sui trattamenti sanitari e assistenziali da applicarsi eventualmente alla persona interessata. L'accertamento tecnico deve basarsi prevalentemente sulle proprieta' tossiche delle sostanze detenute dal soggetto, in relazione alla personalita' fisiopsichica del detentore. Il pretore, accertata la sussistenza di una delle cause di non punibilita', dichiara di non doversi procedere. In caso contrario trasmette gli atti al procuratore della Repubblica competente. 2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2aLa Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Testo in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990
