Art. 98 — (Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento) 1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della presente legge, viene trasmessa dalla unità sanitaria locale competente per territorio, su richiesta dell'autorità che ha disposto la sospensione, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV della presente legge
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Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei fatti previsti dall'articolo 80 ne fanno rapporto al pretore. Il pretore, assunte le necessarie informazioni, incarica un perito avente specifica competenza al fine di accertare se sussistano le condizioni di non punibilita' previste dai primi due commi del predetto articolo e perche' esprima il suo parere sui trattamenti sanitari e assistenziali da applicarsi eventualmente alla persona interessata. L'accertamento tecnico deve basarsi prevalentemente sulle proprieta' tossiche delle sostanze detenute dal soggetto, in relazione alla personalita' fisiopsichica del detentore. Il pretore, accertata la sussistenza di una delle cause di non punibilita', dichiara di non doversi procedere. In caso contrario trasmette gli atti al procuratore della Repubblica competente.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983
