Art. 99 — Lavoratori tossicodipendenti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990. Leggi il testo vigente →
Il pretore che riceve le segnalazioni di cui agli articoli 96 e 97, nonche' nella ipotesi prevista dal terzo comma del precedente articolo, sentito l'interessato e assunte, se necessario, le opportune informazioni, qualora ne accerti la necessita' e l'urgenza, adotta, con decreto motivato, i provvedimenti indicati nell'articolo 100 e in ogni caso trasmette immediatamente gli atti al tribunale competente. Allo stesso modo il pretore provvede quando riceve segnalazione dal genitore, dal coniuge, dai figli o, in mancanza di essi, dai prossimi congiunti della persona da assistere. Il decreto deve essere comunicato all'interessato ed e' immediatamente esecutivo. Il tribunale puo' modificare o revocare il decreto del pretore. 2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2aLa Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Testo in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990
