Art. 99 — Lavoratori tossicodipendenti
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Il pretore che riceve le segnalazioni di cui agli articoli 96 e 97, nonche' nella ipotesi prevista dal terzo comma del precedente articolo, sentito l'interessato e assunte, se necessario, le opportune informazioni, qualora ne accerti la necessita' e l'urgenza, adotta, con decreto motivato, i provvedimenti indicati nell'articolo 100 e in ogni caso trasmette immediatamente gli atti al tribunale competente. Allo stesso modo il pretore provvede quando riceve segnalazione dal genitore, dal coniuge, dai figli o, in mancanza di essi, dai prossimi congiunti della persona da assistere. Il decreto deve essere comunicato all'interessato ed e' immediatamente esecutivo. Il tribunale puo' modificare o revocare il decreto del pretore.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983
