Disciplina del credito peschereccio di esercizio

Art. 4 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

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[1]E' istituita la cambiale pesca equiparata, ad ogni effetto, alla cambiale ordinaria. La sua girata produce il trasferimento di tutti i diritti ad essa inerenti. La cambiale pesca deve contenere l'indicazione:

  • a)dello scopo dell'operazione;
  • b)della nave e delle attrezzature, dei dispositivi o delle apparecchiature degli impianti di allevamento, di riproduzione e di valorizzazione del prodotto nel caso di prestito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) e c);
  • c)della specie dei prodotti ittici e del luogo dove si trovavano, se si tratta di prestiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d)

[2]e g);

  • d)del privilegio e delle garanzie che assistono l'operazione. La scadenza della cambiale pesca deve essere contenuta entro il limite di durata dell'operazione. Per quanto non previsto nella presente legge si osservano, se applicabili, le norme relative al privilegio legale ed alla cambiale agraria di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni. All'articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il n. 8) e' aggiunto il seguente: "9) credito peschereccio di esercizio;". All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole "e 8) dell'articolo 16" sono sostituite dalle seguenti ", 8) e 9) dell'articolo 16".

Testo in vigore dal 1 settembre 1989 al 1 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;302~art4 · fonte su Normattiva