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I prestiti e le anticipazioni di cui all'articolo 3 si effettuano con sconto o rilascio di cambiale pesca o con apertura di credito in conto corrente ed hanno durata non superiore a diciotto mesi. L'apertura di credito in conto corrente nonche' le operazioni perfezionate in altre forme tecniche possono essere assistite da cambiali pesca a garanzia. Con decreto del Ministro del tesoro sono emanate le norme di attuazione delle aperture di credito in conto corrente. I prestiti e le anticipazioni di cui all'articolo 3 si effettuano con lo sconto o rilascio di cambiale pesca o con apertura di credito in conto corrente o nelle altre forme tecniche consentite dagli ordinamenti dei singoli istituti di credito.

Testo in vigore dal 1 settembre 1989 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;302~art5 · fonte su Normattiva