Art. 24 — Reti della concessionaria pubblica e controllo di imprese concessionarie di pubblicita
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1990 al 8 settembre 2005. Leggi il testo vigente →
Con l'atto di concessione di cui all'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, possono essere assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e tre reti radiofoniche oltre, ove richiesto dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una rete radiofonica riservata esclusivamente e trasmissioni dedidate ai lavori parlamentari. Le imprese concessionarie di pubblicita' che si trovino in situazioni di controllo o collegamento con la concessionaria pubblica >possono raccogliere pubblicita' anche per tre reti radiofoniche della concessionaria stessa. Al di fuori dei casi regolati dal comma 7 dell'articolo 15, il controllo di imprese concessionarie di pubblicita' che raccolgano in esclusiva o comunque abbiano raccolto nell'anno precedente oltre il 50 per cento del fatturato pubblicitario di una emittente radiofonica o televisiva nazionale si considera, agli effetti delle norme della presente legge, equivalente alla titolarita' della concessione di cui all'articolo 16.
Testo in vigore dal 9 agosto 1990 al 8 settembre 2005
