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Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per modificare le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, concernenti gli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

  • a)la distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo mono o pluricanale e' subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
  • b)la durata dell'autorizzazione, i requisiti per ottenerla e gli obblighi dei soggetti autorizzati sono fissati tenendo conto di quelli previsti per le concessioni disciplinate dalla presente legge;
  • c)i richiedenti l'autorizzazione devono servirsi dei mezzi di telecomunicazione dei gestori del servizio pubblico; nel caso in cui non vi sia disponibilita' dei mezzi pubblici l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti sono oggetto di apposite concessioni;
  • d)allo scopo di evitare interferenze e duplicazioni devono essere disciplinati i rapporti con i gestori di reti e servizi di telecomunicazione, nonche' le modalita' di distribuzione dei programmi agli utenti;
  • e)il titolare dell'autorizzazione sara' tenuto al pagamento di un canone e di una tassa di concessione governativa il cui ammontare e' da determinare in correlazione a quelli stabiliti per le analoghe concessioni rilasciate per la radiodiffusione. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono equiparate alle concessioni ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 15 e 19 della presente legge.

Testo in vigore dal 9 agosto 1990 al 8 settembre 2005

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