Art. 6 — Garante per la radiodiffusione e l'editoria
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E' istituito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Il Garante e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparati, tra i professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, aziendali od economiche, nonche' tra esperti di riconosciuta competenza nel settore delle comunicazioni di massa. (( Il Garante dura in carica un quinquennio e non puo' essere confermato)) per piu' di una volta; per tutta la durata dell'incarico non puo' esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale, ne'essere amministratore di enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche elettive, ne' avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se dipendente dello Stato, e' collocato fuori ruolo; se professore universitario, e' collocato in aspettativa. Al Garante compete una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale. Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio composto di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso l'ufficio del Garante e equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza ed il cui contingente e' determinato, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto e' emanato entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme del Garante stesso. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti o di societa' di consulenti. Il Garante, al fine dell'espletamento dei compiti assegnatigli dalla presente legge, provvede:
- a)a tenere il registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui all'articolo 12 della presente legge e il registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;
- b)ad esaminare i bilanci e l'annessa documentazione dei concessionari privati, dei titolari di autorizzazione di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della concessionaria pubblica, nonche', ove lo ritenga, bilanci e documentazioni delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita';
- c)a compiere l'attivita' istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, avvalendosi anche dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato ed altresi' esercitando, con riferimento alle imprese di cui all'articolo 12 della presente legge, i poteri previsti dall'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria;
- d)a svolgere l'attivita' e ad adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 31;
- e)a vigilare sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private anche avvalendosi di organismi specializzati. Sono trasferite al Garante le funzioni gia' attribuite dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, al Garante dell'attuazione della legge sull'editoria. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Il Garante si avvale dell'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria fino all'entrata in funzione dell'ufficio di cui al comma 6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 8 determina la data a decorrere dalla quale e' soppresso l'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria e dalla quale sono abrogati i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Il Garante predispone annualmente una relazione sull'attivita' svolta e sullo stato di applicazione della presente legge, che e' trasmessa al Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1992 al 1 agosto 1997
