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L'importo dovuto per ciascun marittimo arruolato, per ogni mese di imbarco, comprensivo sia del contributo di pertinenza del marittimo, sia di quello di pertinenza dell'armatore e' il seguente: comandanti, direttori di macchina, capo commissari e primi ufficiali, lire 690; secondi e terzi ufficiali, lire 525; allievi ufficiali, lire 420; sottufficiali, lire 480; comuni e giovanotti, lire 390; mozzi e piccoli, lire 228. Per i periodi di arruolamento inferiori al mese, il contributo e' versato in proporzione ali numero dei giorni di imbarco. Per gli equipaggi delle navi di stazza lorda uguale o inferiore a 3000 tonnellate il contributo mensile per i comandanti, direttori di macchina e primi ufficiali e' fissato in lire 555, e per i secondi e terzi ufficiali, in lire 480. Gli importi indicati nella tabella contenuta nel presente articolo nonche' quelli indicati nel comma precedente, sono maggiorati del 15 per cento nel caso in cui il marittimo sia imbarcato su nave cisterna. Per i comandanti, direttori di macchina, capi commissari, primi ufficiali e per il restante personale componente lo stato maggiore, imbarcati su navi di societa' esercenti servizi di preminente interesse nazionale e di societa' esercenti servizi sovvenzionati di carattere locale, la cifra indicata nella tabella sopra riportata e' maggiorata di lire 150 mensili.

Testo in vigore dal 23 maggio 1955 al 9 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1955-05-03;408~art2 · fonte del testo