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Il datore di lavoro ha l'obbligo:

  • a)di impartire o di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perche' possa conseguire la capacita' per diventare lavoratore qualificato;
  • b)di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico;
  • c)di osservare le norme del contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi;
  • d)di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale e' stato assunto;
  • e)di concedere un periodo annuale di ferie retribuite;
  • f)di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, ne' in genere a quelle ad incentivo;
  • g)di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perche' l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza;
  • h)di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
  • i)di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potesta' sui risultati dell'addestramento;
  • l)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 OTTOBRE 2004, N. 251)).

Testo in vigore dal 26 ottobre 2004 al 25 ottobre 2011

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 10/1957

    Questione infondata
    26 gennaio 1957

    dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 11 lett. c e 23 lett. b della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sollevata con l'ordinanza del Pretore di Acireale del 28 marzo 1956 in riferimento alla norma contenuta nell'art. 39 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1957. ENRI…

    Art. 39 cost. · Art. 11 Disciplina dell'apprendistato · Art. 23 Disciplina dell'apprendistato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 ottobre 2004

Confronto con la versione in vigore dal 4 maggio 1968 al 26 ottobre 2004. 15 parole tolte, 21 parole aggiunte in 2 capoversi.

i) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potesta' sui risultati dell'addestramento;tolto: l) di non adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzioni in serie

aggiunto: l) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 OTTOBRE 2004, N. 251.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art11 · fonte del testo