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Il datore di lavoro ha l'obbligo:
- a)di impartire o di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perche' possa conseguire la capacita' per diventare lavoratore qualificato;
- b)di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico;
- c)di osservare le norme del contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi;
- d)di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale e' stato assunto;
- e)di concedere un periodo annuale di ferie retribuite; ((f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, ne' in genere a quelle ad incentivo));
- g)di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perche' l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza;
- h)di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
- i)di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potesta' sui risultati dell'addestramento; ((l) di non adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzioni in serie)).
Testo in vigore dal 4 maggio 1968 al 26 ottobre 2004
