Art. 13 — Commissario del Governo
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Il commissario del Governo, oltre ad esercitare i compiti di cui all'articolo 127 della Costituzione e quelli indicati dalle leggi vigenti, in conformita' alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate sulla base degli indirizzi del Consiglio dei ministri:
- a)sovraintende, con la collaborazione dei prefetti, alle funzioni esercitate dagli organi amministrativi decentrati dello Stato per assicurare a livello regionale l'unita' e l'adeguatezza dell'azione amministrativa, convocando per il loro coordinamento, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o di singoli ministri, conferenze tra i responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, aventi sede nella regione. E' informato, a tal fine, dalle amministrazioni centrali dello Stato sulle direttive e sulle istruzioni da esse impartite. Nulla e' innovato rispetto alle competenze di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
- b)coordina, d'intesa con il presidente della regione, secondo le rispettive competenze, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato con quelle esercitate dalla regione, ai fini del buon andamento della pubblica amministrazione e del conseguimento degli obiettivi della programmazione e promuovere tra i rappresentanti regionali e i funzionari delle amministrazioni statali decentrate riunioni periodiche che sono presiedute dal presidente della regione;
- c)cura la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali e regionali, costituendo il tramite per l'esecuzione dell'obbligo di reciproca informazione nei rapporti con le autorita' regionali; fornisce dati ed elementi per la redazione della "Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione"; agisce d'intesa con l'Istituto centrale di statistica (ISTAT) e avvalendosi dei suoi uffici regionali per la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica;
- d)segnala al Governo la mancata adozione, da parte delle regioni, degli atti delegati per quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e provvede, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, al compimento dei relativi atti sostitutivi;
- e)propone al Presidente del Consiglio dei ministri iniziative in ordine ai rapporti tra Stato e regione, anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento e l'adozione di direttive per le attivita' delegate;
- f)riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri sulla propria attivita', con particolare riguardo all'attuazione coordinata dei programmi statali e regionali, anche in funzione delle verifiche periodiche da compiere in seno alla Conferenza. Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e per le province di Trento e Bolzano nonche' per la regione Sardegna si applicano le norme del presente articolo salva la diversa disciplina prevista dai rispettivi Statuti e relative norme di attuazione. Per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta il coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali, nel rispetto di quanto previsto dagli Statuti speciali, viene disciplinato dalle norme di attuazione, che dovranno prevedere apposite forme di intesa. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545. Il commissario del Governo nella regione e' nominato tra i prefetti, i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per gli affari regionali, e con il ministro dell'interno previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il commissario del Governo, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito nelle sue funzioni dal funzionario dello Stato designato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41, secondo comma, lettera a), della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Il commissario del Governo nella regione dipende funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri. La funzione del commissario del Governo, salvo che per i prefetti nelle sedi capoluogo di regione, e fermo restando quanto disposto dal precedente comma 6, e' incompatibile con qualsiasi altra attivita' od incarico a carattere continuativo presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici e comporta il collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico. Al commissario del Governo spetta per la durata dell'incarico un trattamento economico non inferiore a quello del dirigente di livello B.
Testo in vigore dal 12 settembre 1988 al 1 aprile 1997
