Art. 16 — Coordinamento tra leggi statali e regionali
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Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e dalle province di Trento e Bolzano nelle materie di propria competenza saranno coordinate ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dell'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, degli articoli 4 e 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, degli articoli 14 e 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, degli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, con i principi e le norme fondamentali in materia di incentivi alle attivita' industriali stabiliti dalla presente legge. In particolare le leggi regionali non possono introdurre tipi di agevolazioni diversi da quelli previsti per i medesimi territori dai precedenti articoli, ne' stabilire disposizioni agevolative che consentano di superare, anche se in concorso con le agevolazioni previste dalla legge statale, i limiti massimi determinati ai sensi della presente legge relativamente alle categorie di imprese ed alle iniziative ammesse ai benefici, al tasso di interesse ed all'entita' dell'investimento ammissibile a finanziamento agevolato. Per le leggi regionali in vigore si applica il disposto dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Testo in vigore dal 8 maggio 1976 al 22 dicembre 2008
