Art. 25 — Semplificazione delle procedure
Le regioni entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge emanano norme che:
- a)prevedono procedure semplificate per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali;
- b)definiscono criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione ed il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali, nonche' per accelerare l'esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia;
- c)prevedono procedure semplificate per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate all'adeguamento degli standards urbanistici posti da disposizioni statali o regionali. Le norme di cui al comma precedente devono garantire le necessarie forme di pubblicita' e la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, nonche' i termini, non superiori a centoventi giorni, entro i quali la regione deve comunicare al comune le proprie determinazioni. Trascorsi tali termini i provvedimenti di cui al precedente comma si intendono approvati. Le varianti agli strumenti urbanistici non sono soggette alla preventiva autorizzazione della regione. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380)).17
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 4 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 4 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.
Testo vigente dal 1 gennaio 2002
