Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 2013 al 25 novembre 2014. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 14 gennaio 2013, n. 8.
Abrogato dal 14 febbraio 2013
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 2013 al 25 novembre 2014. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 14 gennaio 2013, n. 8.
Abrogato dal 14 febbraio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1966 al 14 febbraio 2013. 86 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: E' vietato mettere in vendita o mettere altrimenti in commercio con i nomi "cuoio" "pelle" e loro derivati o sinonimi, ovvero sotto i nomi generici di "pellame" e "pelletteria", prodotti che non siano ottenuti esclusivamente da spoglia animale, sottoposta ai trattamenti di cui all'art. 1. E' altresi' vietato mettere in vendita o mettere altrimenti in commercio con la denominazione "pelliccia" o "pellicceria", oppure con denominazioni derivate o sinonime, articoli che non siano ottenuti esclusivamente da spoglia animale lavorata appositamente per la conservazione delle sue caratteristiche naturali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 14 GENNAIO 2013, N. 8
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-12-16;1112~art3 · fonte del testo