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E' vietato mettere in vendita o mettere altrimenti in commercio con i nomi "cuoio" "pelle" e loro derivati o sinonimi, ovvero sotto i nomi generici di "pellame" e "pelletteria", prodotti che non siano ottenuti esclusivamente da spoglia animale, sottoposta ai trattamenti di cui all'art. 1. E' altresi' vietato mettere in vendita o mettere altrimenti in commercio con la denominazione "pelliccia" o "pellicceria", oppure con denominazioni derivate o sinonime, articoli che non siano ottenuti esclusivamente da spoglia animale lavorata appositamente per la conservazione delle sue caratteristiche naturali. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 ottobre 2014, n. 161
2La L. 30 ottobre 2014, n. 161, ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni della legge 16 dicembre 1966, n. 1112".
Testo in vigore dal 25 novembre 2014 al 24 ottobre 2020
