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E' vietato mettere in vendita o mettere altrimenti in commercio con i nomi "cuoio" "pelle" e loro derivati o sinonimi, ovvero sotto i nomi generici di "pellame" e "pelletteria", prodotti che non siano ottenuti esclusivamente da spoglia animale, sottoposta ai trattamenti di cui all'art. 1. E' altresi' vietato mettere in vendita o mettere altrimenti in commercio con la denominazione "pelliccia" o "pellicceria", oppure con denominazioni derivate o sinonime, articoli che non siano ottenuti esclusivamente da spoglia animale lavorata appositamente per la conservazione delle sue caratteristiche naturali.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1966 al 14 febbraio 2013
